Sez. L, Ordinanza n. 17784 del 04/06/2026 (Rv. 679469-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Contributi previdenziali - Agevolazioni per gli eventi sismici in Molise e Puglia del 31 ottobre 2002 - Aiuti di Stato - Decisione della Commissione europea - Ius superveniens - Deduzione per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Obbligo di disapplicazione della norma interna incompatibile - Sussistenza. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
In tema di contributi previdenziali, le agevolazioni contributive introdotte dall'art. 6, comma 4-bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009, in conseguenza del sisma in Molise e Puglia del 31 ottobre 2002, costituiscono aiuti di Stato e sono, pertanto, contrarie al diritto dell'Unione europea, nei termini stabiliti dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, che è invocabile per la prima volta nel giudizio di cassazione quale ius superveniens, in ragione dell'obbligo del giudice nazionale di disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto dell'Unione, ivi comprese le regole processuali.
Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Decisione Commissione CEE 14/08/2015 num. 5549, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 107, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)