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Sez. 6 - , Sentenza n. 12550 del 01/03/2016 Ud. (dep. 24/03/2016) Rv. 267419 - 01

GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Cause di incompatibilità non dedotte con istanza di ricusazione nè rilevate con dichiarazione di astensione - Incidenza sulla capacità del giudice - Esclusione - Nullità ex art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267419-01

GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO

L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato che, dopo aver deciso in primo grado in ordine alle istanze in materia cautelare formulate dall'imputato ed averne disposto il rinvio a giudizio, previo rigetto di richiesta di giudizio abbreviato, aveva poi concorso a comporre il collegio di appello nel medesimo procedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)