Sez. 3, Sentenza n. 5472 del 05/12/2013 Ud. (dep. 04/02/2014) Rv. 258918 - 01
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Condizione di capacità del giudice - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
Anche dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 496 del 1990 e nn. 401 e 502 del 1991, l'incompatibilità continua a non essere una condizione di capacità del giudice, onde l'eventuale violazione delle norme che la disciplinano costituisce una ipotesi di nullità relativa ex art. 181 cod. proc. pen., mentre la nullità assoluta di cui all'art. 178 lett. a), cod. proc. pen., è prevista solo in relazione al difetto di capacità del giudice determinato dalla mancanza dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di quelle funzioni in un determinato procedimento. (Fattispecie in cui è stata respinta l'eccezione di incompatibilità del g.i.p. che, non avendo accolto la richiesta di archiviazione, aveva emesso decreto penale di condanna).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)