Sez. 6, Sentenza n. 39509 del 28/10/2025 Ud. (dep. 09/12/2025) Rv. 289032-01
GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Presenza di cause di incompatibilità o astensione - Nullità del provvedimento - Esclusione - Ragioni - Giudizio celebrato con rito cartolare - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
L'esistenza di una causa di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento da questi adottato, ma costituisce unicamente motivo di astensione o di ricusazione che dev'essere fatto valere a norma degli artt. 37 e ss. cod. proc. pen., anche nel caso in cui il procedimento sia trattato con rito cartolare, atteso che la parte, cui è comunicata la fissazione dell'udienza, ha la possibilità di chiedere la celebrazione in presenza e di conoscere la composizione dell'organo giudicante.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)