Sez. 5, Sentenza n. 2725 del 24/02/2001 (Rv. 544168 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Accertamento nei confronti di una cooperativa dell'esistenza di reddito prodotto attraverso attività speculativa - Richiesta, ai fini della legittimità dell'accertamento, del parere obbligatorio del Ministero del Lavoro o degli altri organi di vigilanza - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'esclusione da parte dell'amministrazione finanziaria delle agevolazioni tributarie, previste dalla legge a favore delle società cooperative, in conseguenza dell'attività speculativa svolta in concreto dall'ente, non richiede il parere del Ministero del lavoro o degli altri organi di vigilanza. Pertanto è legittimo l'accertamento tributario a carico di una società cooperativa, con il quale venga individuato un reddito da assoggettare per intero ad I.R.P.E.G. ed I.L.O.R. perché prodotto attraverso una normale attività imprenditoriale, cui si sia proceduto senza la richiesta del parere, obbligatorio anche se non vincolante, del Ministero del Lavoro o degli altri organi di vigilanza.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)