Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014 (Rv. 631570 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Termini "a ritroso" ex art. 378 cod. proc. civ. - Termini che scadano in giorno festivo o di sabato - Proroga - Ambito di applicazione - Computo "a ritroso" - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO
Il quarto comma dell'art. 155 cod. proc. civ. (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 378 cod. proc. civ.), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il "dies ad quem" dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 378, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. F
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)