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Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011 (Rv. 616375 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Termini scadenti nella giornata di sabato - Proroga - Ambito di applicazione - Computo a ritroso - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616375-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO

L'art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre, n. 263), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del termine medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 378, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. F

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)