Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011 (Rv. 616375 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Termini scadenti nella giornata di sabato - Proroga - Ambito di applicazione - Computo a ritroso - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO
L'art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre, n. 263), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività , in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del termine medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 378, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. F
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)