Sez. 2, Sentenza n. 9941 del 28/04/2006 (Rv. 588977 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare - Operazione meramente materiale - Delega - Ammissibilità - Riconducibilità della notificazione alla parte - Presunzione - Configurabilità - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
L'attività di impulso del procedimento notificatorio prevista dall'art.137 cod. proc. civ., consistente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario ad opera della parte, integrando un'operazione meramente materiale, è pienamente delegabile; ne deriva che la riconducibilità della notificazione all'iniziativa del soggetto che risulta autore dell'atto ovvero nel cui interesse la notificazione è compiuta, può essere presunta in mancanza di precisi elementi contrari.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)