Sez. 3, Sentenza n. 164 del 05/01/2005 (Rv. 579116 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare - Delega, anche verbale, dal soggetto legittimato ad altra persona - Ammissibilità - Omessa menzione nella relazione di notifica della persona effettuante la consegna o della sua qualità di incaricato del legittimato - Rilevanza - Esclusione - Validità della notifica - Condizioni - Limiti - Notificazione effettuata senza la necessaria autorizzazione - Impugnazione - Legittimazione - Spettanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
L'attività di impulso del procedimento notificatorio, consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, può dal soggetto legittimato (che l'art. 137 cod. proc. civ. individua nella parte, alla quale peraltro si affianca il procuratore come emerge dall'art. 104 del d.P.R. 1229/1959 e dall'art. 163, comma quarto, cod. proc. civ.) essere affidata anche con semplice delega orale (da presumersi conferita dal soggetto che, avendo il possesso dell'atto, lo consegna all'ufficiale giudiziario) ad altra persona. In tal caso l'omessa menzione nella relazione di notifica della persona che ha materialmente eseguito l'attività suddetta, ovvero la menzione dell'intervento di un soggetto diverso dal legittimato, senza indicare la sua veste di incaricato dal legittimato, sono irrilevanti ai fini della validità della notificazione se alla stregua dell'atto da notificare (e sempreché che questo abbia natura di atto di parte destinato alla notificazione, come ad esempio la citazione o il ricorso per cassazione) risulta ugualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata. E della notificazione di uno di tali atti effettuata senza la necessaria autorizzazione del legittimato è legittimato a dolersi esclusivamente il soggetto cui ex art. 137 cod. proc. civ. gli effetti della attività di impulso in questione vanno imputati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)