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Sez. 3, Sentenza n. 8991 del 03/07/2001 (Rv. 547864 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare - Delega, anche verbale, dal soggetto legittimato ad altra persona - Ammissibilità - Omessa menzione nella relazione di notifica della persona effettuante la consegna o della sua qualità di incaricato del legittimato - Irrilevanza - Validità della notifica - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547864-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

L'attività di impulso del procedimento notificatorio, consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, può dal soggetto legittimato - che l'art. 137 cod. proc. civ. individua nella parte, alla quale peraltro si affianca il procuratore come emerge dall'art. 104 del d.P.R. 1229/1959 e dall'art. 163, comma quarto, cod. proc. civ. - essere affidata anche con semplice delega orale da presumersi conferita dal soggetto che, avendo il possesso dell'atto, lo consegna all'ufficiale giudiziario, ad altra persona. In tal caso la menzione nella relazione di notifica della persona che ha materialmente eseguito l'attività suddetta, ovvero la menzione dell'intervento del soggetto diverso dal legittimato, senza indicare la sua veste di incaricato dal legittimato, sono irrilevanti ai fini della validità della notificazione se alla stregua dell'atto da notificare e sempreché che questo abbia natura di atto di parte destinato alla notificazione, come ad esempio la citazione o il ricorso per cassazione, risulta ugualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)