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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23456 del 10/11/2011 (Rv. 620142 - 01)

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decreto di fissazione dell'udienza di comparizione - Obbligo di comunicazione - Esclusione - Onere della parte ricorrente di prenderne cognizione in cancelleria - Sussistenza - Possibilità di chiedere un differimento - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620142-01

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nei procedimenti camerali attivati su ricorso, il giudice adito è tenuto a fissare con decreto l'udienza di comparizione con termine per la notifica del ricorso stesso e del decreto alle controparti, ed è, altresì, tenuto al deposito di tale provvedimento, ma non anche a disporne la sua comunicazione a chicchessia, non sussistendo, infatti, un obbligo del giudice normativamente disciplinato in tal senso, ed essendo, invece, onerata la parte ricorrente di attivarsi per prenderne cognizione in cancelleria. Peraltro, in caso di impossibilità di conformarsi tempestivamente al decreto adottato dal giudice, il ricorrente può esperire le iniziative necessarie per l'ottenimento del possibile differimento dell'udienza e del termine per gli adempimenti notificatori, a condizione che tale attività sia compiuta prima della celebrazione dell'udienza già predeterminata e dell'adozione definitiva dei relativi provvedimenti. (Principio enunciato in riferimento ad un giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle competenze di un perito traduttore proposto dalla Procura generale presso la Corte d'appello).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)