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Sez. 1, Sentenza n. 12021 del 01/07/2004 (Rv. 573979 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Procedimenti camerali - Procedimento di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 - Posizioni soggettive di contrasto - Statuizione sulle spese.
Stato
decisa il 2004-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573979-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE

In tema di spese processuali, le disposizioni degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., trovano applicazione analogica nei procedimenti camerali, ove il provvedimento che li definisca non si esaurisca in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo, ma statuisca su posizioni soggettive in contrasto: come avviene nel giudizio di cui alla legge n. 89/2001, che configura un procedimento contenzioso che, essendo diretto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento che, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza, suscettibile quindi di acquistare autorità di giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)