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Sez. 1, Sentenza n. 1416 del 21/03/1989 (Rv. 462246 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE - PROCEDIMENTI CAMERALI - POSIZIONI SOGGETTIVE DI CONTRASTO - STATUIZIONE SULLE SPESE.*
Stato
decisa il 1989-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462246-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE - PROCEDIMENTI CAMERALI - POSIZIONI SOGGETTIVE DI CONTRASTO - STATUIZIONE SULLE SPESE.*

Le Disposizioni degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., in tema di spese processuali, trovano applicazione analogica nei procedimenti camerali, ove il provvedimento che li definisca non si esaurisca in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo, ma statuisca su posizioni soggettive in contrasto. (nella specie, si trattava di procedimento per l'autorizzazione al rilascio di passaporto, su istanza del genitore di figlio minore privo dell'assenso del coniuge, secondo la previsione dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967 n. 1185; la S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto erroneo il diniego del rimborso delle spese processuali in favore del coniuge dissenziente, limitatamente all'attività difensiva che detto coniuge aveva vittoriosamente svolto in rappresentanza ed a tutela degli interessi del minore).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)