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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 28023 del 21/12/2011 (Rv. 620943 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Violazione del dovere di diligenza e lettura personale dell'atto - Prova per presunzione - Desunzione del numero degli atti stipulati - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620943-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

La prova che il notaio sia venuto meno al dovere di diligenza e di lettura personale dell'atto può essere desunta in via presuntiva anche semplicemente dal numero degli atti rogati, quando esso sia tale che il tempo teoricamente dedicato alla formazione di ciascun di essi non sia neppure sufficiente a darne integrale lettura. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto non provata la violazione, da parte del notaio, del dovere di diligenza e personalità della prestazione, in un caso in cui lo stesso aveva stipulato centoventi atti in otto giorni, nel periodo compreso tra il 20 ed il 31 dicembre).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 51, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)