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Sez. 3, Sentenza n. 1970 del 20/07/1966 (Rv. 323826 - 01)

NOTAIO - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA PROFESSIONALE - LIMITI DI LICEITA.*
Stato
decisa il 1966-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323826-01

NOTAIO - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA PROFESSIONALE - LIMITI DI LICEITA.*

Non e contestabile, a norma della Costituzione e della stessa legge notarile, il diritto dei notai a svolgere la propria attivita professionale con la maggiore intensita possibile e, quindi, anche con produttivita elevatissima di reddito, ne la proficuita dell'Esercizio professionale di un notaio puo colorarsi di illegittimita per riflesso della minore intensita di lavoro e, quindi, di rendimento da parte di altri notai. Tuttavia, qualora i piu favorevoli risultati siano dovuti, non gia al l'elevata capacita professionale del notaio, alla maggiore dedizione al lavoro e maggior senso del dovere e, quindi, alla maggiore stima e fiducia dei clienti per la personalita umana e professionale del notaio, ma derivino, invece dalla creazione di un sistema di lavoro in cui la persona del notaio e al centro di un'organizzazione di persone e di mezzi tali da allontanare di fatto e sostanzialmente i singoli Atti della funzione notarile dalla persona, e quindi, dalla prestazione professionale diretta del notaio stesso con l'effetto che la funzione notarile venga esplicata soltanto di nome dal notaio, ma sostanzialmente e di fatto da persone diverse, dotate o meno di conoscenza legale e di rettitudinè ovvero qualora gli accennati risultati siano connessi all'opera dei cosiddetti -procacciatori di affari- ovvero a corrispettivi e doni offerti, in Forma ed entita diverse, direttamente o indirettamente, a rappresentanti di istituti od enti vari, preposti al conferimento o distribuzione degli incarichi notarili, in tali casi deve ritenersi che il comportamento del notaio diventa illecito, quanto meno sotto il profilo dell'etica professionale, e giustifica l'Esercizio del potere-dovere del collegi e consigli notarili di adottare provvedimenti preventivi e repressivi.*

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 149 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 150, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 148

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)