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Sez. 3, Sentenza n. 7274 del 18/03/2008 (Rv. 602630 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Svolgimento diretto da parte del notaio delle attività di acquisizione delle informazioni sulla volontà delle parti - Necessità - Delega sistematica di tale attività a collaboratori - Illiceità disciplinare - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602630-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

I doveri del notaio di audizione delle parti, di informazione delle stesse, di imparzialità ed equidistanza tra esse vanno adempiuti personalmente dal professionista, sia prima che dopo la stesura dell'atto da leggere alle parti. Deve, di conseguenza, escludersi che il notaio possa sistematicamente delegare le suddette attività preparatorie a propri collaboratori, senza incorrere in responsabilità disciplinare.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)