Sez. 2, Sentenza n. 12397 del 25/05/2006 (Rv. 590116 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - IN GENERE | Proprietario esclusivo di una porzione di edificio abitativo - Remissione in pristino stato della violazione o manomissione delle parti comuni dell'edificio - Azione giudiziaria - Ammissibilità - Fondamento.
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - IN GENERE
In tema di azioni a difesa della proprietà, con riferimento alle parti comuni del fabbricato, il proprietario esclusivo di una porzione di un edifico abitativo, quale comproprietario delle parti dell'edificio con destinazione necessaria all'uso comune, è abilitato, in forza di trascrizione del suo titolo esclusivo di proprietà, ad agire nei confronti del terzo per ottenere la rimessione in pristino della violazione o manomissione di tali parti comuni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)