Sez. 2, Sentenza n. 4119 del 09/12/1974 (Rv. 372748 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - ACQUISTO DELLA COMPROPRIETA DELLE PARTI COMUNI - MOMENTO DETERMINANTE - TRASCRIZIONE DEI SINGOLI ACQUISTI DELLE PARTI IN PROPRIETA ESCLUSIVA - OPPONIBILITA AI TERZI DELLA SITUAZIONE CONDOMINIALE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - ACQUISTO DELLA COMPROPRIETA DELLE PARTI COMUNI - MOMENTO DETERMINANTE - TRASCRIZIONE DEI SINGOLI ACQUISTI DELLE PARTI IN PROPRIETA ESCLUSIVA - OPPONIBILITA AI TERZI DELLA SITUAZIONE CONDOMINIALE.*
La comproprieta delle parti comuni dell'edificio indicate nell'art 1117 cod civ sorge nel momento in cui piu soggetti divengono proprietari esclusivi delle varie unita immobiliari che costituiscono l'edificio, sicche per effetto della trascrizione dei singoli Atti di acquisto di proprieta esclusiva - i quali comprendono pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, le parti comuni - la situazione condominiale e opponibile ai terzi dalla data dell'eseguita formalita. (nella specie, essendo stati rivendicati i locali adibiti a portineria dell'edificio condominiale da chi li aveva acquistati dall'originario unico proprietario dell'edificio stesso, la SC, enunciando il principio di cui in massima, ha rimesso al giudice di rinvio l'accertamento circa la natura obiettivamente condominiale dei locali in contestazione al momento dell'acquisto e, in caso positivo, l'ulteriore accertamento dell'eventuale priorita della trascrizione degli Atti di acquisto delle singole unita immobiliari). (V 2955'68, mass n 335737).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)