Sez. 2, Sentenza n. 314 del 09/01/2009 (Rv. 606113 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE | Beni provenienti da titoli diversi - Divisioni distinte - Configurabilità - Sussistenza - Effetto - Litisconsorzio necessario per ciascun giudizio - Deroga - Condizioni - Consenso delle parti - Necessità - Forme.
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE
Nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni per quante sono le masse, derivandone il litisconsorzio necessario tra i condividenti solo all'interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna di esse; può invece procedersi ad un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purchè la circostanza risulti da uno specifico negozio.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)