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Sez. 2, Sentenza n. 5798 del 15/05/1992 (Rv. 477236 - 01)

Divisione - Divisione giudiziale - In genere | Beni in godimento comune provenienti da titoli diversi - Divisione unica - Ammissibilità - Condizioni - Mancata opposizione alla domanda di divisione unica - Appello avverso la sentenza di accoglimento della domanda - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477236-01

Divisione - Divisione giudiziale - In genere

Nel caso di divisioni di beni in godimento comune proveniente da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, è possibile procedere ad una sola divisione, piuttosto che a tante divisioni per quante sono le masse, solo se tutte le parti vi consentano con un atto che, risolvendosi nel conferimento delle singole comunioni in una comunione unica, non può risultare da manifestazione tacita di volontà o dal mero comportamento negativo di chi non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i beni delle diverse masse, ma deve materializzarsi in un negozio specifico che, se ha per oggetto beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", perché rientrante tra quelli previsti dall'art. 1350 cod. civ.; conseguentemente, in mancanza di un siffatto negozio, il comportamento tenuto dalla parte che non si è opposta alla domanda di divisione unica nel giudizio di primo grado non impedisce a quest'ultima di proporre appello per denunciare la sentenza che ha accolto tale domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)