Sez. 4, Sentenza n. 16369 del 17/12/2007 Cc. (dep. 21/04/2008) Rv. 239530 - 01
NOTIFICAZIONI - FORMA - CASI DI URGENZA | Fissazione dell'udienza di riesame - Avviso al difensore a mezzo telefono - Telefonata ricevuta da collega di studio - Validità della notificazione - Sussistenza - Ragioni.
NOTIFICAZIONI - FORMA - CASI DI URGENZA
La notificazione al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza nel procedimento di riesame, attesa la ristrettezza dei termini previsti per tale procedimento, può essere effettuata anche per mezzo del telefono e deve considerarsi validamente completata anche quando la comunicazione viene ricevuta da un collega di studio del suddetto difensore, atteso che la convivenza cui fa riferimento l'art. 149, comma terzo, cod. proc. pen., non è solo quella di natura familiare o affettiva, bensì anche quella determinata dalla condivisione dello studio professionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)