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Sez. 6, Sentenza n. 26719 del 21/03/2003 Ud. (dep. 19/06/2003) Rv. 227707 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE | Avviso - Modalità di effettuazione - Indicazione.
Stato
decisa il 2003-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227707-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE

In tema di interrogatorio di persona sottoposta a misura cautelare personale, l'art. 294 cod. proc. pen. prevede che l'avviso sia dato al difensore senza prescriverne la notifica, e senza fissare modalità particolari di effettuazione, di talché può essere utilizzato qualunque strumento idoneo a comunicare i dati necessari, senza che rilevi la cognizione effettivamente assunta dal destinatario (Fattispecie relativa alla spedizione dell'avviso mediante telefax: la Corte ha precisato che, non inserendosi l'adempimento in un procedimento di notifica, non è necessaria la successiva spedizione di telegramma confermativo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)