Sez. 3, Sentenza n. 9669 del 11/04/2008 (Rv. 602534 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - PRECETTO | Liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 611 cod. proc. civ. - Limitazione alle spese vive anticipate dall'istante - Sussistenza - Estensione alle spese di rappresentanza tecnica - Esclusione - Conseguenza - Ricorso al provvedimento di ingiunzione - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - PRECETTO
Nella procedura esecutiva per consegna o rilascio, il sistema di liquidazione delle spese previsto dall'art. 611 cod. proc. civ. concerne esclusivamente le spese vive anticipate dall'istante e non anche le spese della rappresentanza tecnica, per il cui rimborso si deve ricorrere al provvedimento di ingiunzione, da impugnarsi nelle forme e nei tempi dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 611, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)