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Sez. 5 - , Sentenza n. 1952 del 24/01/2019 (Rv. 652367 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | TARSU - Delibera comunale - Dovere di disapplicazione incidentale del giudice tributario - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2019-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652367-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In tema di TARSU, il giudice tributario, nell'ambito della cognizione dei motivi di impugnazione contro l'atto impositivo, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d'ufficio, la delibera comunale presupposta, qualora sia illegittima, in applicazione del principio generale di cui all'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, All. E., con l'unico limite dell'eventuale giudicato amministativo che abbia affermato la legittimità di tale delibera.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)