Sez. 1, Sentenza n. 9033 del 28/08/1995 (Rv. 493734 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - SANZIONI AMMINISTRATIVE | Qualifica di commerciante ambulante - Acquisizione da parte di una società - Inammissibilità.
COMMERCIO - INTERNO - SANZIONI AMMINISTRATIVE
In tema di illecito amministrativo, nella individuazione della figura del commerciante ambulante ai fini dell'obbligo di iscrizione nell'apposita sezione del registro degli esercenti di commercio, previsto dall'art. 2 della legge 19 maggio 1976 n. 398 (che, pur se interamente abrogata dall'art. 7 della legge 28 maggio 1991, n. 112 continua a trovare applicazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione abrogativa) è essenziale la dimensione organizzativa dell'attività, la quale ai sensi dell'art. 1 della legge stessa, deve essere esercitata con la collaborazione dei familiari e di non più di due dipendenti, sicché resta escluso che la suddetta qualifica, con i relativi obblighi, tra cui in particolare quello della anzidetta iscrizione, possa esser acquisita da una società.
Riferimenti normativi: Legge 19/05/1976 num. 398 art. 1, Legge 19/05/1976 num. 398 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/03/1991 num. 112 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)