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Sez. 1, Sentenza n. 2010 del 01/04/1982 (Rv. 419852 - 01)

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO AMBULANTE - ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO - OMISSIONE - SANZIONE - APPLICAZIONE - ART. 20, QUINTO COMMA, DEL D.M. 15 GENNAIO 1977 - ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419852-01

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO AMBULANTE - ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO - OMISSIONE - SANZIONE - APPLICAZIONE - ART. 20, QUINTO COMMA, DEL D.M. 15 GENNAIO 1977 - ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*

L'art. 20, quinto comma, del d.m. 15 gennaio 1977 (contenente il regolamento di esecuzione della legge 19 maggio 1976 n. 398, sulla disciplina del commercio ambulante) - nella parte in cui demanda all'UPICA (ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dello artigianato) il potere-dovere di infliggere la sanzione comminata dall'art. 39 della legge 11 giugno 1971 n. 426, sulla disciplina del commercio, (da l. 20.000 a l. 5.000.000) contro chi esercita il commercio ambulante senza la previa iscrizione, ai sensi del precedente art. 3, nella Sezione speciale (per i venditori ambulanti) del "registro" presso la camera di commercio - è illegittimo, e quindi va disapplicato, per contrasto con la citata legge n. 398 del 1976, che ha disciplinato ex novo il commercio ambulante, abrogando (art. 14) tutte le Disposizioni in materia della legge n. 426 del 1971 e prevedendo (artt. 2 e 11) l'Obbligo della suddetta iscrizione, nonché la relativa sanzione (da l. 50.000 a l. 500.000), di Competenza del sindaco.*

Riferimenti normativi: Legge 11/06/1971 num. 426 art. 3, Legge 11/06/1971 num. 426 art. 39 CORTE COST., Legge 19/05/1976 num. 398 art. 2, Legge 19/05/1976 num. 398 art. 11, Legge 19/05/1976 num. 398 art. 14, DM 15/01/1977 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)