Sez. 1, Sentenza n. 8302 del 01/09/1997 (Rv. 507398 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO AMBULANTE | Vendita porta a porta - Vendita a domicilio - Differenze - Conseguenze - Autorizzazione ex art. 2 legge n. 112 del 1991 - Per la vendita porta a porta - Necessità - Per la vendita a domicilio - Esclusione.
COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO AMBULANTE
Non è conforme a diritto l'affermazione del giudice di merito secondo la quale nella fattispecie di vendita cosiddetto "a domicilio" (per la quale il legislatore ha escluso la necessità di apposita licenza, richiedendo, per chi la eserciti, la sola iscrizione al REC) può essere ricompresa anche la vendita effettuata da operatori ambulanti (cosiddetta "vendita porta a porta"), atteso che, nella prima, non si realizza la doppia condizione della contestuale consegna della merce all'acquirente e della corresponsione immediata del prezzo convenuto, tipica, invece, della seconda fattispecie che, integrando una ipotesi di commercio su area pubblica, risulta legittimamente realizzabile solo se il venditore abbia conseguito la prescritta autorizzazione, giusto disposto dell'art. 7 legge n. 112 del 1991.
Riferimenti normativi: Legge 28/03/1991 num. 112 art. 1, Legge 28/03/1991 num. 112 art. 2, Legge 28/03/1991 num. 112 art. 6, Legge 28/03/1991 num. 112 art. 7, Legge 05/03/1971 num. 426 art. 36, Legge 11/06/1971 num. 426 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)