Sez. 1, Sentenza n. 1990 del 25/02/1987 (Rv. 451288 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE - SOLIDARIETÀ DELL'ACQUIRENTE DELL'AZIENDA IN UN DEBITO DELL'ALIENANTE - PAGAMENTO DEL DEBITO DA PARTE DELL'ALIENANTE - REGRESSO NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE - ESCLUSIONE.*
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE - SOLIDARIETÀ DELL'ACQUIRENTE DELL'AZIENDA IN UN DEBITO DELL'ALIENANTE - PAGAMENTO DEL DEBITO DA PARTE DELL'ALIENANTE - REGRESSO NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE - ESCLUSIONE.*
L'eventuale solidarietà dell'acquirente dell'azienda in un debito dell'alienante, ai sensi e nei casi contemplati dall'art. 2560 secondo comma cod. civ., non può implicare il diritto del secondo di rivalersi contro il primo, in tutto od in parte, di quanto versato al terzo creditore, perché, nell'obbligazione solidale, il regresso di un condebitore verso l'altro postula l'imputabilità o coimputabilità a quest'ultimo del fatto costitutivo del debito, e, quindi, non spetta a chi adempia un debito discendente esclusivamente da fatto proprio (contrattuale od extracontrattuale).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2560
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)