Sez. 1, Sentenza n. 7088 del 05/04/2005 (Rv. 580929 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione (diritto alla) - Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Danno non patrimoniale - Conseguenza normale della lunghezza eccessiva del processo - Configurabilità - Pregiudizio non patrimoniale subito - Prova - Necessità - Esclusione - Limiti - Esiguità della posta in gioco nel processo presupposto - Valenza ostativa della indennizzabilità del danno non patrimoniale - Esclusione - Rilevanza esclusiva in punto di "quantum" - Sussistenza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di diritto alla ragionevole durata del processo, una volta accertata la violazione secondo le norme della legge n. 89 del 2001, il giudice deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogni volta che non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente, senza che l'entità della posta in gioco nel processo in cui si è verificato il mancato rispetto del termine ragionevole assuma alcuna rilevanza al fine di escludere il riconoscimento del danno non patrimoniale, poichè l'ansia ed il patema d'animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano normalmente anche nei giudizi in cui sia esigua la posta in gioco, onde tale aspetto può rilevare solo nella determinazione del "quantum" del risarcimento spettante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)