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Sez. 1, Sentenza n. 10775 del 23/05/2005 (Rv. 582861 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Domanda di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Emanazione, in pendenza del processo oggetto della domanda, di una legge ricognitiva del giusto fondamento della pretesa attrice ed imponente la declaratoria di estinzione del procedimento - Danno non patrimoniale quale conseguenza della lunghezza eccessiva del processo - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582861-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel caso in cui, prima del superamento del termine ragionevole di durata del procedimento di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (nella specie, dopo poco più di un anno), sopraggiunga una legge che senza margine d'incertezza riconosca il fondamento della pretesa attrice ed imponga la declaratoria di estinzione del procedimento, rimane in concreto esclusa la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa" -ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione-, in quanto in tale ipotesi la successiva pendenza della lite, in attesa del provvedimento estintivo da parte del giudice, è meramente formale, e conseguentemente inidonea a determinare ansia e tensione per l'esito della controversia, ormai scontato e conosciuto o conoscibile dalle parti in base alla normale diligenza (Principio dalla S.C. enunciato con riferimento a causa, introdotta avanti al giudice del lavoro e concernente il calcolo della pensione di reversibilità da determinarsi in proporzione alla pensione diretta integrata al minimo secondo quanto affermato da Corte cost. n. 240 del 1994, rientrante tra quelle dipendenti da tale pronunzia costituzionale per le quali l'estinzione del procedimento è stata espressamente disposta dall'art. 1 della legge n. 662 del 1996).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 183 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)