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Sez. 1, Sentenza n. 531 del 23/02/1973 (Rv. 362555 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - PREGIUDIZIALE QUESTIONE DI DIRITTO - ESCLUSIONE - RIMESSIONE ALLA SEZIONE DIRITTO - CONTROVERSIA SUL VALORE - SOSPENSIONE.*
Stato
decisa il 1973-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362555-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - PREGIUDIZIALE QUESTIONE DI DIRITTO - ESCLUSIONE - RIMESSIONE ALLA SEZIONE DIRITTO - CONTROVERSIA SUL VALORE - SOSPENSIONE.*

Secondo l'art 29 RDL 7 agosto 1936, n 1639, in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza la Sezione valutazione della commissione provinciale non puo conoscere di una questione di diritto, anche se questa si presenti pregiudiziale rispetto alla questione della Determinazione del valore. In tal caso essa deve rimettere gli Atti alla Sezione di diritto, e dopo che questa abbia definito detta pregiudiziale potra definire la controversia sul valore. (V 2958/71, mass n 354218; 2665/70, mass n 349095; (V 2264/70, mass n 348437).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)