Sez. L - , Ordinanza n. 30553 del 18/10/2022 (Rv. 665850 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Licenziamento - Mancata reintegra - Indennità di disoccupazione - Spettanza - Ragioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE
L'indennità di disoccupazione spetta al lavoratore anche qualora alla pronuncia di illegittimità del licenziamento non faccia seguito la reintegra, posto che lo stato di disoccupazione è pur sempre involontario, in quanto frutto dell'atto datoriale di risoluzione e non della mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, sicchè l'erogazione della prestazione previdenziale mantiene la medesima finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata.
Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 art. 45 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)