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Sez. L, Sentenza n. 3463 del 08/04/1987 (Rv. 452462 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - TRANSAZIONE, IN PENDENZA DELL'APPELLO, TRA LAVORATORI E DATORI DI LAVORO CON COSTITUZIONE "EX NOVO" DEL RAPPORTO DI LAVORO CESSATO PER LICENZIAMENTO E CONTINUATO PER EFFETTO DELLA REINTEGRAZIONE DISPOSTA IN PRIMO GRADO - INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE TRA LA DATA DEL LICENZIAMENTO E QUELLA DELLA NUOVA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO DEL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1987-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452462-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - TRANSAZIONE, IN PENDENZA DELL'APPELLO, TRA LAVORATORI E DATORI DI LAVORO CON COSTITUZIONE "EX NOVO" DEL RAPPORTO DI LAVORO CESSATO PER LICENZIAMENTO E CONTINUATO PER EFFETTO DELLA REINTEGRAZIONE DISPOSTA IN PRIMO GRADO - INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE TRA LA DATA DEL LICENZIAMENTO E QUELLA DELLA NUOVA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO DEL LAVORATORE.*

Il lavoratore licenziato, ancorché sia stato reintegrato nel posto di lavoro con la sentenza di primo grado, legittimamente percepisce dall'INPS l'indennità di disoccupazione, ove nel corso del giudizio d'appello abbia transatto la vertenza convenendo con il datore di lavoro la Costituzione ex novo del rapporto di lavoro, atteso che la cessazione della materia del contendere conseguente alla legittima disponibilità da parte del lavoratore del diritto di impugnare il licenziamento, non comportando il passaggio in giudicato della sentenza di reintegrazione impugnata, fa permanere la sua qualifica di disoccupato nel periodo di tempo intercorrente tra la data del licenziamento e quella della nuova Costituzione del rapporto. (V 1788/86, mass n 445107).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 45 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)