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Sez. L - , Sentenza n. 28295 del 04/11/2019 (Rv. 655604 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Indennità di disoccupazione - Presupposti - Contratto a termine - Conversione a tempo indeterminato - Risoluzione consensuale del rapporto a seguito di transazione - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655604-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE

L'indennità di disoccupazione, sostegno al reddito per il caso di involontaria mancanza di lavoro, è dovuta anche alla scadenza del contratto a termine che sia stato convertito giudizialmente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando alla pronunzia non segua poi l'effettiva reintegra, e senza che rilevi la successiva risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di transazione posteriore alla sentenza favorevole, che il lavoratore non è obbligato ad eseguire, in quanto lo stato di disoccupazione, provocato dall'atto datoriale di risoluzione, e non dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, deve ritenersi comunque involontario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/2000 num. 181 art. 1 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)