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Sez. 2, Sentenza n. 2914 del 11/12/1967 (Rv. 330568 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - DECISIONE SULL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CON ORDINANZA INOPPUGNABILE - APPLICABILITA AI SOLI ONORARI PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI CIVILI.*
Stato
decisa il 1967-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330568-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - DECISIONE SULL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CON ORDINANZA INOPPUGNABILE - APPLICABILITA AI SOLI ONORARI PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI CIVILI.*

Il principio per cui l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso a norma degli art. 633 e segg. cod.proc.civ. a favore dell'avvocato o del procuratore per il pagamento delle rispettive prestazioni, deve essere sempre decisa, secondo l'art. 30 della legge professionale, con provvedimento avente Forma di ordinanza non impugnabile se non con ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione della Repubblica vale soltanto per le prestazioni giudiziali in materia civile. La legge 13 giugno 1942, n.794 disciplina infatti unicamente gli onorari e gli altri compensi spettanti agli avvocati e ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali in materia civile, e cioe per le prestazioni esplicate nell'ambito del processo civile o di altri procedimenti a questo equiparati dalla legge stessa (procedimento avanti a giudici speciali procedimento davanti agli arbitri). La citata legge non e, quindi, applicabile per gli onorari e gli altri compensi spettanti ai professionisti forensi per prestazioni di altro genere, quali sono le prestazioni difensive in materia penale o le prestazioni stragiudiziali, per le quali invece il procedimento ingiuntivo si svolge con il rito ordinario.*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)