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Sez. 2, Sentenza n. 2857 del 19/07/1975 (Rv. 376889 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE - LEGGE N 794 DEL 1942 - AMBITO DI APPLICAZIONE - PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE E STRAGIUDIZIALI - PROCEDIMENTO SPECIALE DI LIQUIDAZIONE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376889-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE - LEGGE N 794 DEL 1942 - AMBITO DI APPLICAZIONE - PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE E STRAGIUDIZIALI - PROCEDIMENTO SPECIALE DI LIQUIDAZIONE - INAPPLICABILITA.*

La legge 13 giugno 1942, n 794, disciplina gli onorari ed i diritti spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali in materia civile e non e applicabile alle altre prestazioni professionali non esplicate nell'ambito del processo civile, e cioe alle prestazioni giudiziali in materia penale ed a quelle stragiudiziali, le quali, pertanto, sono sottratte alla norma dell'art 30 della suddetta legge, che attribuisce alla decisione del tribunale, emessa nello speciale procedimento regolato dalla legge stessa, il carattere di ordinanza non impugnabile, suscettibile soltanto di ricorso per Cassazione (in applicazione dell'art 111 della Costituzione). (V 2914/67, mass n 330568; 2503/67, mass n 329818).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)