Sez. 1, Sentenza n. 12740 del 21/12/1998 (Rv. 521833 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Apertura di credito destinata a ridurre passività pregresse - Garanzia - Revocabilità a norma dell'art. 67, primo comma legge fall. - Configurabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Quando l'apertura di credito sia destinata a ridurre passività pregresse, invece che ad assicurare una ulteriore disponibilità per il cliente, la garanzia eventualmente costituita in quell'occasione deve intendersi riferita al debito preesistente e la sua revocabilità è conseguentemente regolata dal primo, anziché dal secondo comma dell'art. 67 legge fall.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)