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Sez. 3, Sentenza n. 19574 del 21/11/2013 Ud. (dep. 13/05/2014) Rv. 259741 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Dichiarazione di fallimento - Stato di insolvenza - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259741-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, lo stato d'insolvenza non libera il sostituto d'imposta dai doveri verso l'Erario in relazione alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, in quanto, per la contemporaneità dell'obbligo retributivo e di quello contributivo, il medesimo è tenuto a ripartire le risorse esistenti all'atto dell'erogazione degli emolumenti in modo da poter assolvere al debito para-fiscale, anche se ciò comporti l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, ai fini della condizione di punibilità di cui al comma primo-bis dell'art. 2 della L. 638 del 1983, l'impossibilità di adempiere conseguente alla situazione di fallimento non può definirsi assoluta, nel senso che l'impreditore fallito è tenuto a sollecitare il curatore frattanto nominato - o, in alternativa, il giudice - perchè adempia al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione).

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)