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Sez. 3, Sentenza n. 11694 del 18/06/1999 Ud. (dep. 13/10/1999) Rv. 215518 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Sostituto d'imposta - Omesso versamento delle ritenute all'erario in relazione al pagamento delle retribuzioni - Difficoltà economica - Irrilevanza ai fini della sussistenza del reato.
Stato
decisa il 1999-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215518-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di omesso versamento delle ritenute all'erario, lo stato d'insolvenza non libera il sostituto d'imposta, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute così come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono parte. Ed invero, anche il sopravvenuto fallimento dell'agente non è sufficiente a scriminare il precedente omesso versamento delle ritenute, essendo obbligo del sostituto d'imposta quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da poter adempiere al proprio obbligo tributario, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare. Ne consegue che l'imprenditore il quale decida, in presenza di una situazione economica difficile, di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, non potrà addurre a propria discolpa l'assenza dell'elemento psicologico del reato.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)