Sez. 3, Sentenza n. 11459 del 19/09/1995 Ud. (dep. 28/11/1995) Rv. 203018 - 01
Finanze e tributi - In genere | Sostituto d'imposta - Eccepita impossibilità sopravvenuta di versare le somme accantonate - Inammissibilità - Condotta punibile - Omesso accantonamento a fronte di pagamenti a terzi per opere o servizi prestati.
Finanze e tributi - In genere
L'impossibilità di adempiere non è, in concreto, deducibile dal sostituto d'imposta che abbia effettuato i pagamenti in relazione ai quali sono state operate le ritenute. Ciò in quanto, ogni qualvolta il datore di lavoro, sostituto d'imposta, effettua i pagamenti, gli incombe l'obbligo di accantonare le somme dovute al fisco. Ne deriva l'inammissibilità dell'eccezione circa la impossibilità di adempiere l'obbligazione tributaria, una volta stabilite la contestualità e la indefettibilità del sorgere dell'obbligazione medesima con il fatto del pagamento a terzi di un corrispettivo per l'opera o i servizi prestati. In tal senso, la punibilità della condotta va individuata proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute al Fisco, (in nome e per conto del quale tali somme sono state trattenute), di guisa che non può ipotizzarsi l'impossibilità di versamento per fatti sopravvenuti (pretesa situazione di illiquidità della società rappresentata).
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 8 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 2 CORTE COST., DPR 12/04/1990 num. 75 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)