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Sez. 2, Sentenza n. 7613 del 26/04/1989 Ud. (dep. 31/05/1990) Rv. 184490 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - REATO DI INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI - CONCORSO DI REATI - POSSIBILITÀ - RAGIONI E CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184490-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - REATO DI INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI - CONCORSO DI REATI - POSSIBILITÀ - RAGIONI E CONDIZIONI.*

Il principio di specialità (art. 15 cod. pen.) postula una pluralità di norme regolatrici della stessa materia, di previsioni disciplinanti la stessa cosa, e la presenza in una di esse di elementi peculiari che valgano a differenziare l'impianto normativo e che, per la loro specificità, siano da ritenere prevalenti rispetto a quelli della norma concorrente, che resta, per così dire, esclusa od assorbita. L'art. 648 cod. pen. e l'art. 474 stesso codice non riproducono tale schema tecnico, attesa la diversità delle previste condotte. Ne consegue che le ipotesi di reato di cui ai predetti articoli - di diversa obbiettività giuridica - possono concorrere quante volte i prodotti siano stati ricevuti con la scienza della pregressa falsificazione; concorso peraltro non più configurabile nell'ipotesi di buona fede nell'acquisto delle cose contraffatte con successiva conoscenza della contraffazione e successivo commercio delle stesse, la quale integra il reato di cui all'art. 474 cod. pen. (V mass n 182239; (V mass n 181408; (V mass n 180501; (V mass n 178739; (V mass n 177638, sulla prima parte; (V mass n 153008; (V mass n 145265; (V mass n 132929).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 474, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)