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Sez. 2, Sentenza n. 7692 del 17/01/1989 Ud. (dep. 26/05/1989) Rv. 181408 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI - RAPPORTO DI SPECIALITÀ - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181408-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI - RAPPORTO DI SPECIALITÀ - INSUSSISTENZA.*

Tra il reato di ricettazione e quello di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi non esiste rapporto di genus a species. Diversi infatti sono sia l'elemento soggettivo consistente nel primo nella volontà cosciente e libera di ricevere o acquistare, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto e nel secondo nella volontà cosciente e libera di importare, detenere, porre in vendita e mettere altrimenti in circolazione opere o prodotti industriali con marchi e segni contraffatti. Differente è anche l'oggettività giuridica che è la tutela nell'uno del patrimonio e nell'altro della fede pubblica. Distinti infine sono gli scopi: l'art. 648 cod. pen. tende ad impedire la circolazione di cose provenienti da delitto; l'art. 474 cod. pen. è volto ad accordare una protezione immediata all'interesse della collettività di impedire abusi della pubblica fede commerciale. Ne deriva pertanto che tra i due reati è configurabile il concorso materiale. (V mass n 177638; (V mass n 178739).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)