Sez. 1, Ordinanza n. 2081 del 14/10/1977 Cc. (dep. 25/01/1978) Rv. 137733 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CONCESSIONE SULLA BASE DEL PARERE DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI PENA - ILLEGITTIMITA - NECESSITA DI UN ESAME DELLA PERSONALITA AD OPERA DI TECNICI SPECIALISTI.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CONCESSIONE SULLA BASE DEL PARERE DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI PENA - ILLEGITTIMITA - NECESSITA DI UN ESAME DELLA PERSONALITA AD OPERA DI TECNICI SPECIALISTI.*
L'affidamento al servizio sociale, come misura alternativa alla detenzione, non puo essere adottato sulla base di generici pareri del direttore dell'istituto di pena o del consiglio di disciplina ma, per espressa disposizione di legge, presuppone un esame rigoroso della personalita del detenuto attraverso l'osservazione condotta per almeno tre mesi e l'acquisizione di dati precisi come risultato dell'osservazione medesima. L'art 80 della legge 1975 n 354, per l'attivita di osservazione, faculta l'amministrazione penitenziaria ad avvalersi dell'opera di professionisti esperti di psicologia, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, essendo ovvio che l'osservazione della personalita deve essere effettuata con criteri scientifici, per un congruo periodo di tempo e ad opera di personale specializzato. La Sezione di sorveglianza, che e competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, non puo percio deliberare prima di aver disposto l'esame della personalita del detenuto ad opera di tecnici specialisti e senza avere acquisito agli Atti i risultati di un'osservazione protrattasi per non meno di tre mesi, che faccia presumere che i divieti e le prescrizioni da imporre all'affidando siano sufficienti a rieducarlo e a non farlo ricadere nel delitto.*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)