diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 17030 del 10/03/2015 Cc. (dep. 23/04/2015) Rv. 263379 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI | Revoca per delitto non colposo commesso nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006 - Sentenza di condanna irrevocabile per tale delitto intervenuta dopo la scadenza del termine - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263379-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI

Ai fini della revoca dell'indulto, conseguente, a norma dell'art.1, comma terzo della legge 31 luglio 2006, n.241, alla commissione, nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge, di un delitto non colposo per il quale sia stata inflitta una pena detentiva non inferiore a due anni, รจ sufficiente che questo sia stato commesso entro tale termine e non anche che, prima della sua scadenza, sia intervenuta la relativa sentenza di condanna.

Riferimenti normativi: Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)