Sez. 1, Sentenza n. 754 del 27/01/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212750 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Diversità tra dispositivo e motivazione - Interpretazione - Deve tenere conto della reale volontà del giudice risultante dall'intero testo del provvedimento - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
A differenza delle sentenze, per le quali, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, vige il principio della prevalenza di quest'ultimo, in tema di ordinanze e decreti vale il principio secondo cui occorre stabilire quale sia stata l'effettiva volontà del giudice, così come emerge dal provvedimento globalmente considerato nell'insieme di motivazione e dispositivo. (Fattispecie relativa a decreto di rigetto di opposizione alla richiesta di archiviazione, emesso "de plano" dal g.i.p. dopo l'espletamento di indagini ulteriori disposte a seguito di accoglimento di una prima opposizione della persona offesa, che la S.C. ha ritenuto di dover qualificare come decreto di inammissibilità, sul rilievo che nella sua motivazione espressamente si faceva riferimento a "censura di inammissibilità dell'opposizione").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)