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Sez. 5, Ordinanza n. 4973 del 18/10/1999 Cc. (dep. 31/01/2000) Rv. 215769 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE | Sentenza dibattimentale - Contrasto tra dispositivo e motivazione - Prevale il dispositivo - Ragioni - Fattispecie in tema di sospensione condizionale e non menzione.
Stato
decisa il 1999-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215769-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE

Nel caso di sentenza dibattimentale, il dispositivo, che, attraverso la lettura in pubblica udienza, acquista rilevanza esterna prima della motivazione ed indipendentemente da essa, non può essere modificato con la motivazione. Pertanto, in caso di difformità, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione strumentale. (Fattispecie in tema di mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, nella quale la Corte ha stabilito che il contrasto non poteva essere risolto a norma degli artt 547 e 130 cod. proc. pen., venendo in considerazione una statuizione che avrebbe modificato il contenuto essenziale della decisione, ma soltanto facendo valere, davanti al giudice di legittimità -nel caso in cui i benefici fossero stati richiesti con l'appello- il vizio di motivazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 547, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)