Sez. 5, Sentenza n. 28663 del 04/02/2016 Cc. (dep. 08/07/2016) Rv. 267369 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Provvedimento di archiviazione "de plano" - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Utilizzo di clausole di stile - Motivazione apparente - Conseguenze.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
È affetto da nullità per vizio di motivazione, da ritenersi apparente, il decreto con il quale il G.i.p. dichiari "de plano" l'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa senza indicare nella motivazione le ragioni per le quali le indagini suppletive richieste sarebbero inutili, limitandosi a mere formule di stile adattabili a qualsiasi caso e del tutto prive di un seppur minimo riferimento allo specifico oggetto dell'indagine.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)