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Sez. L, Sentenza n. 8127 del 27/07/1999 (Rv. 528993 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Indennità di mobilità - Reperimento di nuova occupazione - Necessità della tempestiva comunicazione all'Inps - Comunicazione effettuata dopo il reimpiego, ma prima della liquidazione dell'indennità - Sufficienza.
Stato
decisa il 1999-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528993-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE

La funzione dell'indennità di mobilità - che è finalizzata ad assicurare temporaneamente una forma di assistenza ai lavoratori che, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, non possono far ricorso a forme alternative di reddito per soddisfare le esigenze primarie della vita - viene meno in ipotesi di reperimento di nuova occupazione, con conseguente decadenza del lavoratore dal beneficio in caso di tardiva comunicazione all'INPS del nuovo impiego. A tal fine la prescritta comunicazione è tempestiva non solo se è effettuata prima dell'assunzione del nuovo impiego, ma anche se è successiva a questo momento, purché comunque preceda la liquidazione dell'indennità riferita al periodo di reimpiego.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)