diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1327 del 30/01/2001 (Rv. 543542 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Indennità di mobilità - Reperimento di nuova occupazione - Obbligo di tempestiva comunicazione all'Inps - Disciplina ex art. 8 e 9 legge n. 223 del 1991 - Valutazione della tempestività - Accertamento delle concrete circostanze di fatto e del tempo necessario all'adempimento - Necessità.
Stato
decisa il 2001-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543542-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE

Con riferimento all'obbligo dei lavoratori in mobilità di comunicare tempestivamente all'Inps l'eventuale nuova occupazione, al fine di evitare il provvedimento sanzionatorio della cancellazione definitiva dalla relativa lista (art. 8, sesto comma, e nono, lett. d), legge n. 223 del 1991), la tempestività della comunicazione deve essere apprezzata dal giudice valutando tutte le possibili circostanze di fatto e anche il tempo necessario all'adempimento, che non può non essere, per ragioni di certezza, successivo all'accesso alla nuova occupazione (principio affermato in fattispecie cui non era applicabile "ratione temporis" la nuova disciplina di cui all'art. 4, comma 38, decreto legge 1 ottobre 1996 n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996 n. 608).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 9, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 4 com. 38, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)