diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6296 del 04/05/2001 (Rv. 546461 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Comunicazione all'INPS dello svolgimento di attività lavorativa - Tempestività - Carattere preventivo della comunicazione - Valutazione - Esclusivo riferimento al momento di effettiva erogazione del trattamento di integrazione salariale - Esclusione - Riferimento al momento di sospensione del lavoro quale presupposto dell'integrazione salariale - Configurabilità - Obbligo di preventiva comunicazione all'INPS dell'assunzione di una nuova occupazione da parte dei lavoratori in mobilità - Analogia.
Stato
decisa il 2001-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546461-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

L'interpretazione logico - letterale dell'art. 8, comma quinto, del D.L. n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988, induce a ritenere che ai fini della tempestività della prescritta comunicazione all'INPS, da parte dei lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale, dello svolgimento di attività lavorativa non è sufficiente che essa sia comunque effettuata prima della effettiva erogazione del trattamento dovendo, invece, l'obbligo comunicativo considerarsi attuale - e ancor più vincolante concorrendo all'emanazione di un provvedimento concessorio il più possibile rispondente all'effettivo bisogno di intervento del sistema previdenziale - anche prima dell'emanazione del provvedimento stesso. Infatti, il concetto di prevenzione della notizia cui il legislatore ha fatto espresso riferimento deve essere rapportato non al momento di godimento del beneficio, ma a quello di sospensione del lavoro quale presupposto dell'integrazione salariale, analogamente a quanto stabilito dall'art. 9 della legge n. 223 del 1991 in merito all'obbligo di preventiva comunicazione di una nuova occupazione da parte dei lavoratori collocati in mobilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 com. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)